Il codice del DJ – Un proposta di autoregolamentazione
art.1 – Definizione del DJ
1.1. Il DJ è l’artista che, attraverso la scelta personale e la conoscenza teorico/pratica di carattere musicale ed elettronico, esegue, in un’unica sequenza, più tracce musicali (in qualsiasi formato) in un unico flusso, grazie all’utilizzo di strumenti audio analogici e/o digitali, coinvolgendo il pubblico presente. 1.2. Il risultato di tale attività denominato “DJ set” è caratterizzato dalla personalità artistica del professionista. 1.3. Tale attività viene espletata a fronte di un compenso da parte dell’organizzatore dell’evento e con il rispetto di tutte le normative fiscali, previdenziali, di sicurezza e in materia di diritto d’autore.1.4 Il DJ è un Professionista quando svolge l’attività artistica di cui ai punti che precedono in modo continuativo e prevalente, nel senso che la maggior parte dei suoi redditi percepiti annualmente derivano dall’attività suddetta.1.5. Per la definizione di autore/compositore musicale, produttore di fonogrammi, artista interprete esecutore e editore musicale si rinvia alle definizioni contenute nella Legge 633/1941 e ss.mm.
DJ Professionista – colui che svolge l’attività del DJ in modo continuativo e prevalente (redditi)
art.2 – Ambito di applicazione
2.1. Il Codice del DJ è l’insieme delle regole comportamentali alle quali il DJ si deve ispirare nello svolgimento della propria professione. 2.2. L’applicazione del Codice del DJ è rivolta a tutti i DJ professionisti che vorranno allo stesso ispirarsi e adeguarsi nell’esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.2.3 L’adesione è prevista tramite sottoscrizione da parte del DJ e potrà essere resa pubblica attraverso le forme più appropriate da parte del singolo DJ o, se associato, da parte della sua Associazione di appartenenza.2.4 La scrivente Associazione di categoria si è uniformata al Codice del DJ attraverso la sua approvazione nella prima riunione dell’assemblea utile a seguito della stesura dello stesso. A tale scopo, L’Associazione ne richiede l’applicazione (anche nella versione in lingua inglese) e il rispetto da parte di tutti i suoi associati, sia nazionali, sia internazionali.
art.3 – Potestà disciplinare
3.1 La potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche spetta alle Associazioni di categoria. 3.2 Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tenere conto delle reiterazioni delle condotte, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
art.5 – Dovere di aggiornamento professionale
art. 5.1. È dovere del DJ curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze sia tecniche che musicali. art. 5.2. Il DJ realizza la propria formazione attraverso lo studio e la partecipazione a iniziative culturali in ambito musicale.
art.6 – Dovere di adempimento degli obblighi previdenziali e fiscali
Il DJ deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
art.7 – Dovere di adempimenti di legge in materia di diritto d’autore
7.1. Il DJ deve adempiere a tutte le normative in materia di diritto d’autore inerenti allo svolgimento della sua professione. In particolare, tutti i brani utilizzati nel normale espletamento della propria professione debbono essere detenuti lecitamente e acquistati (o ottenuti) attraverso regolari canali commerciali e/o promozionali.7.2. Nel caso in cui il DJ svolga anche l’attività di produttore artistico discografico, dovrà rispettare le norme a tutela delle opere dell’ingegno che vietano il plagio e richiedono l’autorizzazione preventiva per l’utilizzo di sample e la realizzazione di remix e mash up.
art.8 – Doveri di lealtà, correttezza, dignità e decoro
8.1. I DJ sono tenuti a ispirare la propria condotta professionale all’osservanza dei doveri di onestà, lealtà, correttezza, dignità e decoro.8.2. Qualora i DJ associati, nell’esercizio della professione, si trovassero nella necessità di esprimere opinioni personali, politiche, religiose e/o a dover rilasciare dichiarazioni pubbliche circa le proprie ideologie al riguardo, sono tenuti e avranno cura di specificare che tali opinioni sono di carattere personale e non necessariamente rappresentano l’opinione dell’Associazione alla quale appartengono.8.3. I DJ associati sono tenuti a svolgere il proprio lavoro con diligenza, eseguendo personalmente l’incarico di lavoro assunto o che è stato loro affidato.
art.9 – Doveri di segretezza
Il DJ è tenuto a esercitare la sua attività con la dovuta discrezione, mantenendo la riservatezza sugli affari trattati dei quali può essere venuto a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico e che possono coinvolgere terze parti.
art.10 – Diritto alla tutela della propria immagine, del nome d’arte e della propria professionalità, anche attraverso le associazioni di categoria
Il DJ deve poter esercitare la sua attività nel pieno rispetto della propria immagine, del suo nome d’arte e della propria professionalità, vedendosi riconosciute e garantite quelle condizioni tali che gli permettano di svolgere il proprio mestiere in modo corretto e adeguato. Tali requisiti, che devono essere sempre richiesti e che ricoprono il ruolo di veri e propri diritti in capo ai DJ, sono inoltre oggetto di tutela da parte delle associazioni di categoria ai quali i professionisti del settore appartengono.
art.11 – Diritto di autorizzare la riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico delle registrazioni delle proprie prestazioni artistiche.
Il DJ ha tutti i diritti esclusivi di utilizzazione del proprio DJ set, inclusa la riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico delle registrazioni delle proprie prestazioni artistiche. Nell’espletamento di queste attività il DJ si impegna a svolgere il proprio lavoro nel pieno rispetto della normativa sul diritto d’autore.
art.12 – Rapporti con i colleghi
Il DJ ha il dovere di svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza e solidarietà nei confronti dei colleghi, cercando di affermare un’identità professionale ed una cultura comune nei rapporti con gli altri DJ professionisti.
art.13 – Rapporti con i promoter
13.1.Il DJ ha il dovere di riconoscere al Promoter le quote percentuali di sua spettanza per lo svolgimento dell’attività di promozione e agenzia. Altresì è tenuto a rispettare gli accordi contrattuali con il Promoter.13.2. Il DJ ha inoltre il diritto ad ottenere il compenso per la propria attività artistica da parte del Promoter, potendosi, all’uopo, rivolgere alla propria associazione di categoria per veder tutelati i propri diritti.
art.15 – Rapporti con i gestori dei locali
15.1. Il DJ ha il diritto di effettuare la propria prestazione artistica in locali che garantiscano il rispetto di tutte le normative, incluse quelle in materia di sicurezza sul lavoro e con un impianto acustico adeguato. 15.2. Ha altresì il diritto di vedersi riconosciuti i compensi per la propria prestazione artistica anticipatamente e non oltre l’orario chiusura del locale, nonchè il versamento dei contributi previdenziali da parte del gestore del locale, qualora lo stesso sia tenuto a versare tali contributi. 15.3 Qualora il DJ sia un lavoratore autonomo esercente attività musicale, ha il diritto di fissare il proprio compenso in maniera tale che esso sia comprensivo degli oneri previdenziali da versarsi.15.4. Qualora il gestore del locale non adempia ai propri obblighi, il DJ ha il diritto di rivolgersi alla propria associazione di categoria al fine di veder tutelati i propri diritti.
art.16 – Accettazione del codice
16.1. Il presente codice, a seguito della sua accettazione da parte della assemblea, è rispettato integralmente dagli associati che lo accettano tacitamente per il sol fatto dell’iscrizione.16.2. Gli associati ne osservano le relative clausole e si impegnano alla sua applicazione e divulgazione.
art.17 – Norma di chiusura
Il codice DJ potrà essere sottoposto, nel corso del tempo, alle modifiche e/o integrazioni che saranno proposte e accettate dall’assemblea degli associati.
I provvedimenti disciplinari
in caso di inadempimento delle norme del presente codice sono:a) richiamo verbaleb) richiamo scrittoc) espulsione
Il codice del DJ
il 19 dicembre 2013 l’assemblea ha approvato la prima bozza del Codice del DJ La professione del DJ, infatti, non è tra quelle che hanno avuto, da parte dell’ordinamento, un riconoscimento espresso (L. 14 gennaio 2013, n. 4). Ciò comporta che, a differenza di altre categorie professionali, non esisteva un codice di comportamento per il DJ e tale mancanza portava a far coesistere sotto lo stesso tetto sia il DJ che rispetta le normative previdenziali, fiscali e diritto d’autore, e cioè il DJ professionista, sia il DJ che tali normative non rispetta, alle volte su condizionamento del gestore del locale. Tale situazione comporta una concorrenza sleale tra operatori in quanto il DJ rispettoso delle norme dovrà assolvere ad obblighi che corrispondono ad un costo e, quindi, dovrà richiedere un compenso maggiore rispetto al DJ che, non avendo spese, potrà offrire la propria prestazione a prezzi molto più bassi.Tale autoregolamentazione aiuterà a dirimere, anche di fronte agli organi istituzionali, la diversità tra il DJ professionista e il DJ c.d. “abusivo”.
FONTE: https://a-dj.org/professione-dj/